IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.   543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi  1,  2  e  3,  del  predetto
decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  individua,  con  propri  decreti,  le  aree
funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola  il
segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono  ministri
o sottosegretari di Stato da lui delegati, il  numero  massimo  degli
uffici  e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna   delle
strutture  medesime  affidata  alle  determinazioni  del   segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, e  successive  modificazioni,  recante  la  disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in
particolare l'art. 20, relativo al Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della politica economica; 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141; 
  Visto, in particolare, l'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 111
del  2019,  il  quale  dispone  che,  al  fine   di   rafforzare   il
coordinamento  delle  politiche  pubbliche  in  materia  di  sviluppo
sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata  dall'Assemblea
generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  il  25  settembre
2015, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato  interministeriale
per la programmazione economica (CIPE)  assume  la  denominazione  di
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS) e che, a decorrere dalla medesima data,
in  ogni  disposizione  vigente,  qualunque  richiamo   al   Comitato
interministeriale per la  programmazione  economica  deve  intendersi
riferito  al  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS); 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino della  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
  Visto l'art. 4 del citato decreto-legge n. 22 del 2021,  il  quale,
nell'introdurre l'art. 57-bis al decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri
il Comitato interministeriale per la  transizione  ecologica  (CITE),
con  il  compito  di  assicurare  il  coordinamento  delle  politiche
nazionali per la transizione ecologica e la relativa  programmazione,
ferme restando le competenze del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile; 
  Visto, in particolare, il comma 9  del  predetto  art.  57-bis  del
decreto legislativo n. 152 del  2006,  il  quale  stabilisce  che  la
Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico  e
organizzativo alle attivita'  del  CITE,  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio  2021,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente  Roberto  Garofoli,
e' delegata la firma dei decreti, degli atti e dei  provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di
quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio  dei
ministri e di quelli relativi alle attribuzioni  di  cui  all'art.  5
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Ritenuto necessario procedere all'adeguamento e all'implementazione
del Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica, in ragione delle funzioni e competenze assegnate,
alla  luce  delle   modifiche   normative   intervenute,   garantendo
l'invarianza della  dotazione  organica  del  personale  dirigenziale
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio 
                    dei ministri 1° ottobre 2012 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  ottobre
2012  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) all'art.  5,  comma  5,  secondo  periodo,  le  parole:  «nove
ulteriori unita' il numero massimo dei  dirigenti  di  prima  fascia»
sono sostituite dalle seguenti:  «otto  ulteriori  unita'  il  numero
massimo dei dirigenti di prima fascia»; 
    b) all'art. 20, comma 5 la parola «cinque»  e'  sostituita  dalla
seguente: «sei».